Obbligo vaccinale

 

Per l’a.s. 2018/19 i genitori degli alunni nuovi iscritti o che non siano ancora in regola con l’assolvimento dell’obbligo vaccinale potranno presentare una dichiarazione sostitutiva entro il 31 agosto 2018 o entro l’inizio delle lezioni. Trascorso questo termine, gli alunni della scuola dell’Infanzia non saranno ammessi a scuola, gli alunni della scuola primaria e secondaria potranno continuare a frequentare, ma sarà fatta segnalazione agli organi di controllo competenti.

Il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, come modificato in sede di conversione dalla legge 31 luglio 2017, n.19, intervenendo sull’obbligatorietà delle vaccinazioni, assicura a tutta la popolazione, in maniera omogenea sul territorio nazionale, la prevenzione, il contenimento e la riduzione dei rischi per la salute personale e pubblica. L’estensione della vaccinazione rappresenta, pertanto, un progresso alla cui realizzazione hanno collaborato il Parlamento e il Governo assicurando, fra l’altro, che le istituzioni scolastiche possano contribuire alla tutela della salute collettiva, nell’ ambito delle proprie competenze e nel pieno rispetto del diritto all’istruzione.

Il decreto-legge ha reso obbligatorie, per i minori compresi tra 0 e 16 anni, dieci vaccinazioni, come indicato nel calendario vaccinale di seguito riportato, e ha demandato alle scuole l’acquisizione della documentazione attestante l’assolvimento dell’obbligo.

Al fine di rendere effettivo l’obbligo vaccinale, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, all’atto dell’iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni e del minore straniero non accompagnato, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e ai soggetti affidatari:
a) la presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, in base all’età: dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, oppure copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio della ASL ovvero il certificato vaccinale, oppure l’attestazione datata rilasciata dal competente servizio della ASL, che indichi se il soggetto sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l’età.
ovvero
b) l’esonero, l’omissione o il differimento delle vaccinazioni obbligatorie.

L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale potrà essere comprovata in due modi:

  • presentando copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal medico curante, come previsto dal decreto ministeriale 15 dicembre 1990. Tale notifica è disponibile presso i Servizi di Igiene Pubblica della ASL presso la quale è stata effettuata;
  • presentando attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta del SSN, anche a seguito dell’effettuazione di un’analisi sierologica che dimostri la presenza di anticorpi protettivi o la pregressa malattia.

Al fine di attestare l’effettuazione delle vaccinazioni, potrà essere presentata una dichiarazione sostituiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da compilare utilizzando l’Allegato l.

I minori sono esonerati dall’obbligo vaccinale, e le vaccinazioni obbligatorie possono essere omesse o differite, ove sussista un accertato pericolo per la salute dell’individuo, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate che controindichino, in maniera permanente o temporanea, l’effettuazione di una specifica vaccinazione o di più vaccinazioni.

Allegati

Allegato 1 - Autocertificazione.docx

Circolare ministero della salute 16 agosto.pdf

Cirolare Ministero della salute prot.0000467.27-02-20181 - Indicazioni operative per l'att.pdf

Nota Miur - Ministero della Salute 4_07_18.pdf

MIUR.AOODPIT.REGISTRO_UFFICIALE(U).0001622.16-08-2017[1].pdf

Legge 119 del 31 luglio 2017 - Vaccini.pdf